acquisizione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi e mezzi di trasporto destinati all'attivitā;
acquisto di terreni, destinati a insediamenti produttivi, non agevolati da altri interventi pubblici;
manutenzione e riparazioni straordinarie di beni strumentali in base all'art. 4, lett. a) e lett. d);
costituzione di "venture capital" per la quota di partecipazione dell'impresa artigiana in base all'art. 4, lett. e);
promozione e esportazione di prodotti artigiani;
partecipazione a gare e appalti su mercati nazionali ed esteri;
cessione di crediti commerciali in base all'art. 4, lett. f);
consolidamento di passivitā con scadenza fino a 18 mesi in base all'art. 9.
Destinatari
Destinati ad imprese iscritte all'Albo degli Artigiani e aderenti a un organismo collettivo di garanzia.
Caratteristiche
Importo concesso:
per investimenti in beni strumentali (art. 4, lett. a): 100% dell'investimento complessivo ammesso con un massimo di 25.822,84 euro e un minimo di 5.164,57 euro;
per investimenti produttivi (art. 4, lett. d): 80% dell'investimento complessivo ammesso con un massimo di 258.228,45 euro e un minimo di 61.974,83 euro;
per partecipazione al capitale di rischio (art. 4, lett. e): massimo di 25.822,84 euro e minimo di 5.164,57 euro;
per promozione ed esportazione prodotti (art. 4, lett. f): massimo di 25.822,84 euro e minimo di 5.164,57 euro;
per ristrutturazione del passivo (art. 9): massimo di 258.228,45 euro e un minimo di 25.822,84 euro.
Durata: massima 60 mesi, minima 18 mesi.
Tasso di interesse:
pari al tasso di riferimento per l'Artigianato stabilito con decreto ministeriale per gli interventi relativi all'art. 4, lett. a);
pari al minore fra il "prime rate" ABI ed il tasso di riferimento per l'Artigianato stabilito con decreto ministeriale per gli altri tipi di intervento.
Contratto: sottoscritto in forma ipotecaria oppure chirografaria nel caso di garanzie diverse dall'ipoteca.
Misura del contributo:
massimo 25% del tasso di riferimento per gli interventi relativi all'art. 4, lett. d) e lett. c) e art. 9;
8% dell'importo erogato per gli interventi relativi all'art. 4 lett. a), lett. e) e lett. f).