NOVITÀ IN MATERIA DI ASSEGNI, DENARO CONTANTE, TITOLI AL PORTATORE, LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" come modificato da Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
Banca Nuova informa che dal 25 giugno 2008, per effetto del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa antiriciclaggio entrata in vigore lo scorso 30 aprile in materia di assegni bancari e circolari, denaro contante e titoli al portatore, libretti al portatore.
Si riepilogano di seguito le principali disposizioni di Suo interesse di cui all'art. 49 sopra citato attualmente in vigore.
Assegni bancari e circolari
1. Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 29 aprile 2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate nella presente informativa ai seguenti punti 2 e 5.
2. L'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a € 12.500,00. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) - fermo restando il limite di € 12.500,00 in sede di emissione. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. L'imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data. Non è prevista la possibilità di richiedere assegni circolari in forma libera tramite canale Corporate Banking Interbancario (C.B.I.).
4. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché dei soggetti che li hanno presentati all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
5. Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo', 'm.m.') potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane Spa per l'incasso e non potranno pertanto circolare.
Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore.
6. Il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a € 12.500,00; il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Libretti di deposito al portatore
7. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a € 12.500,00.
8. I libretti con saldo pari o superiore a € 12.500,00 esistenti al 30/04/2008 dovranno essere estinti o il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore all'importo suddetto entro il 30/06/2009.
9. In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Le banche saranno tenute a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia. Il D.Lgs. 231/07 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di infrazioni alle regole di cui ai precedenti punti 2-5-6-7-8-9.
Poiché la normativa sopra illustrata sarà oggetto di disposizioni di attuazione da parte dell'Autorità competente la Banca si riserva di fornire ulteriori informazioni appena disponibili.
Il personale delle Filiali rimane a completa disposizione per evenutali chiarimenti.